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CONTENZIOSI RISTRUTTURAZIONI

CONTROLLO AUMENTI IN CORSO D’OPERA: VERIFICA PREVENTIVO/CONSUNTIVO O S.A.L. (STATI DI AVANZAMENTO LAVORI)
Durante l’esecuzione di opere edilizie, possono capitare contenziosi tra il committente e l’impresa incaricata, relativamente alla gestione dei contratti d’appalto e ai capitolati. La modifica degli stessi, con aumenti in corso d’opera, ritenuti spesso ingiustificati è oramai da ritenersi una costante nel mondo dell’edilizia.
Si possono verificare delle incomprensioni durante i lavori che rendano necessario il computo dei lavori eseguiti con la valutazione dell’entità del loro corretto corrispettivo.
La valutazione delle opere eseguite verrà contabilizzata in base alle tariffe della camera di commercio ed ai valori di mercato quantificando gli aumenti imprevedibili in corso d’opera.
Può quindi essere d’aiuto fare una verifica del computo dei lavori eseguiti con la reale valutazione dell’entità del loro corretto corrispettivo, oppure verificare gli aumenti imprevedibili in corso d’opera facendo riferimento alle tariffe della camera di commercio e ai valori di mercato.



CONTROLLO LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE
Si possono verificare delle incomprensioni durante i lavori che rendano necessario la verifica di vizi e difetti sulle opere seguite, con la valutazione corretta dell’entità del danno conseguente all’esecuzione di lavori edili non eseguiti a regola d’arte.
Per difformità s’intende una discordanza dell’opera da quanto prescritto in contratto; per vizio s’intende invece la mancanza di modalità o qualità dell’opera rispetto alla regola dell’arte.
Si possono verificare situazioni in cui le opere durante la fase di realizzazione o di ultimazione, presentino dei vizi (es: posa di rivestimenti non eseguita a regola d’arte, impianti non a norma, prescrizioni progettuali non rispettate….) in questi casi risulta necessaria una valutazione degli stessi ed una quantificazione della spesa occorrente per la loro eliminazione.
Un altro caso che ricorre frequentemente è quello di dovere effettuare una verifica della sussistenza di danni provocati da od a terzi e della loro quantificazione.
Può quindi essere d’aiuto effettuare una verifica del computo dei lavori eseguiti con la reale valutazione dell’entità del loro corretto corrispettivo, da cui sottrarre i costi per i lavori di ripristino inerenti vizi e difetti, facendo riferimento alle tariffe della camera di commercio e ai valori di mercato.


CONFORMITA' E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
In caso di vendita dell’appartamento sull’atto notarile, redatto a partire dal gennaio 2008, è menzionata la dichiarazione del venditore in merito alla certificazione degli impianti.

La certificazione degli impianti solitamente è rilasciata dal tecnico che ha installato l’impianto. L’installatore dichiara la conformità dell’impianto e la rispondenza dello stesso alle normative tecniche in vigore.
L’impresa edile o l’artigiano di fiducia che installa un impianto ex-novo oppure adegua parzialmente uno già esistente ha l’obbligo di certificare l’impianto al termine dei lavori.
La certificazione di conformità degli impianti è iniziata nel 1990 con la legge n.46 e poi è stata aggiornata ed integrata dal Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 per cercare di prevenire eventuali incidenti domestici causati da impianti non a norma.

Gli impianti che sono soggetti all'obbligo delle Dichiarazioni di Conformità sono esaustivamente elencati all'art. 1 comma 2 del DM 37/08:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio

Quando viene richiesto il certificato di conformità degli impianti:
La dichiarazione di conformità degli impianti va allegata agli atti notarili, per cui in caso di vendita di un immobile, ma anche di trasferimento dello stesso a qualunque altro titolo, è necessario esserne in possesso.
Accade molto spesso che, specie per abitazioni piuttosto datate, si rogiti in mancanza di tale documentazione: questo di fatto non determina la nullità dell’atto, ma nel caso in cui manchino i certificati di conformità questo deve essere specificato nell’atto notarile.

Cosa fare in mancanza del certificato di conformità degli impianti:
Nel caso avvenissero dei contenziosi con l’impresa e la stessa vi chiedesse il saldo anticipato dei lavori prima di fornivi le certificazioni degli impianti, potete contattarci per fissare il sopralluogo preventivo con un nostro impiantista di fiducia prima di saldare l’impresa edile.
Verrà eseguito un sopralluogo con l'impiantista certificatore e sarà effettuata una puntuale analisi a vista degli impianti presenti. A seguito del sopralluogo il tecnico impiantista rilascerà un preventivo inerente la redazione delle certificazioni mancanti che sarà parte integrante della perizia;
Il ripristino dei vizi e difetti presenti negli impianti e le certificazioni mancanti saranno computati nella perizia insieme agli altri vizi-difetti di carattere edile.




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